HOME PAGE
GUESTBOOK
FORUM
ALMANACCO
CERCA NEL SITO
CARTOLINE VIRTUALI
  © by Pietro Baldresca - Spinea (VE)
Amici della Montagna
Amici della Montagna
 
REGOLAMENTO GENERALE DEI RIFUGI DEL C.A.I.

 
 
1. a) Rifugi - Rifugi alpini: strutture ricettive sorte per rispondere alle esigenze di carattere alpinistico ed escursionistico gestite o custodite ed aperte al pubblico stagionalmente, convenientemente predisposte ed organizzate per dare ospitalità e possibilità di sosta, ristoro, pernottamento e servizi connessi. Dotate di separati locali ad uso del Gestore/Custode e - di norma - di un locale invernale con accesso indipendente per il ricovero di fortuna ed attrezzate sufficientemente per il primo intervento di soccorso.

b) Punti di appoggio: strutture ricettive con caratteri di costruzioni permanenti, di norma senza custode e sempre aperte o anche custodite saltuariamente. Attrezzate ai fini di assicurare ad alpinisti ed escursionisti la possibilità di ricovero, cottura di viveri propri e pernottamento.

c) Bivacchi fissi - Ricoveri: strutture particolari, incustodite e sempre aperte, appositamente allestite con quanto essenziale per il riparo di fortuna degli alpinisti.

Alle predette strutture, qualora di proprietà del Sodalizio o delle Sezioni, oppure da quelle utilizzate a vario titolo ( concessione, affittanza, affidamento, uso ecc.), si applicano le norme del presente regolamento.

4. Custodia. Tutti i rifugi si intendono normalmente custodi ti durante i periodi di apertura; negli altri periodi restano agibili - ove esistono - i locali invernali. Per i rifugi incustoditi o che dovessero diventare incustoditi (esclusi i casi di sicura notorietà), le Sezioni competenti faranno il possibile per dare tempestiva notizia, diffusa anche tramite la stampa sociale e gli altri mezzi ritenuti idonei. Le Sezioni provvederanno analogamente qualora un compendio, per qualsiasi causa, dovesse diventare inagibile. I bivacchi e le altre costruzioni si intendono sempre aperti ed atti a permette, a chi vi trova riparo, il pernottamento di fortuna.

8. Ispezioni. Le Sezioni debbono porre ogni cura ed ogni impegno affinchè nei loro rifugi sia rispettato un elevato costume civile e siano osservati un perfetto ordine ed un'accurata pulizia. A tale fine le Sezioni provvederanno a nominare per i loro rifugi uno o più Ispettori, assegnando agli stessi il compito di curare il rispetto dei regolamenti, l'eliminazione d'abusi, mancanze, irregolarità o deficienze della gestione e di vigilare sulla conservazione dello stabile e sul rispetto dell'ambiente circostante. Gli Ispettori riferiranno al Consiglio Direttivo della Sezione in ordine ai provvedimenti assunti nei limiti della delega loro conferita, o che ritengono debbano essere adottati. Ai Membri della Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine ed ai Membri delle Commissioni zonali ( a questi nei limiti territoriali di rispettiva competenza) è attribuita funzione ispettiva generale e permanente sui rifugi del CAI.

9. Attrezzature pronto soccorso. Le Sezioni debbono dotare i loro rifugi di una attrezzatura, tecnica e farmaceutica, di "pronto soccorso" e ciò indipendentemente dalle speciali attrezzature di dotazione del Corpo Nazionale Soccorso Alpino eventualmente esistenti e per le quali - comunque - dovranno essere riservati adeguati spazi.

11. Apertura stagionale dei rifugi. In relazione all'andamento stagionale ed alla situazione dei luoghi, d'intesa con il Gestore/Custode, la Sezione fissa il periodo d'apertura stagionale del rifugio e provvede a darne diffusa notizia. Al fine di facilitare l'individuazione del rifugio e quale dimostrazione della sua apertura, il Gestore/Custode ha l'obbligo di esporre dall'alba al tramonto la bandiera nazionale; dal tramonto all'alba, oppure in caso di scarsa visibilità avrà cura di tenere accesa all'esterno un'apposita luce.

12. Prenotazioni/pernottamenti. Le prenotazioni per i pernottamenti non possono complessivamente coprire l'intera capacità ricettiva del rifugio e possono considerarsi valide solo se accettate. Le prenotazioni accettate restano valide - salvo patto contrario - sino alle ore 20.00 dopodiché i posti saranno assegnati seguendo l'ordine d'arrivo degli alpinisti. Resta salvo il diritto di precedenza a titolo gratuito per gli infortunati ed i componenti delle squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in azione di soccorso. Il Gestore/Custode si adopererà, in ogni caso, per assicurare a tutti i presenti la possibilità di un pernottamento di fortuna od almeno di ricovero, facendo conto sul loro spirito d'adattamento.

13. Riunioni - Pubblicità. Le riunioni nei rifugi debbono essere autorizzate dalle Sezioni d'appartenenza; potranno essere autorizzate soltanto riunioni, convegni ecc. di carattere alpinistico-sociale. All'interno dei rifugi è assolutamente vietata l'esposizione di cartelli pubblicitari. E' permesso esporre soltanto quadri, sculture, fotografie, disegni ecc. d'interesse alpinistico.

14. Tariffario. A ciascuna categoria di rifugi corrisponde un apposito "Tariffario stagionale", comprendente prezzi fissati dalla Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine e prezzi stabilìti dalle Sezioni d'appartenenza dei rifugi. Il tariffario (con l'indicazione della Sezione d'appartenenza, dell'Ispettore del rifugio e del Gestore/Custode, firmato dal Presidente della Sezione) deve essere affisso in ogni rifugio, in posizione d'immediata e comoda visione e consultazione. Durante il periodo di chiusura i Gestori/Custodi, con il consenso della Sezione, ma sotto la loro responsabilità, possono riaprire i rifugi a richiesta di singoli alpinisti o di gruppi d'alpinisti; in tal caso saranno concordate tra le parti speciali condizioni di tariffa. Nei rifugi incustoditi, nelle capanne e nei punti d'appoggio il pagamento degli eventuali contributi per pernottamento e consumi di combustibile e/o provviste dovrà essere effettuato in conformità delle apposite norme stabilite e affisse alle Sezioni competenti.

15. Comportamento nei rifugi. Chi entra in un rifugio deve ricordare che è ospite del Club Alpino Italiano; sappia dunque comportarsi come tale, regoli la sua condotta in modo da non recare disturbo agli altri, non chieda più di quello che il rifugio (in quanto tale) e il Gestore/Custode possono offrire. Il Gestore/Custode deve ricordare che il rifugio del CAI è la casa degli alpinisti; sappia dunque renderla ospitale ed accogliente, sia premuroso ed imparziale con tutti. Dalle ore 22 alle ore 6 il Gestore/Custode deve fare osservare assoluto silenzio e farsi parte diligente per eliminare qualsiasi rumore e disturbo. Nei rifugi muniti d'impianto dill'illuminazione dalle ore 22 deve essere tenuto acceso solo il "notturno". Dalla stessa ora il servizio è limitato alla sola ricezione degli ospiti, salvo grave e giustificata eccezione. L'ospite deve rispettare eventuali divieti ( o limitazioni d'uso di ambienti o attrezzature) indicati da speciali avvisi. Resta comunque vietato l'accesso ai locali di riposo calzando scarpe pesanti ed utilizzando sistemi di illuminazione a fiamma libera. Non si possono introdurre animali nel rifugio. Nell'interno del rifugio o sue dipendenze e nelle immediate vicinanze non è permesso l'uso di apparecchi televisivi, giradischi, juke-box, apparecchi di amplificazione scc. Il gestore/Custode può utilizzare apparecchi radiotelevisivi esclusivamente nei locali riservatigli.

16. Trattamento Soci. Nei limiti stabiliti dalla Commissione Centrale Rifugi ed Opere Alpine, i Soci del CAI fruiscono di trattamento differenziato rispetto ai non Soci. La qualifica di Socio del CAI deve essere provata mediante tempestiva esibizione della relativa tessera, debitamente munita di fotografia, in regola con il bollino dell'anno in corso recante la stampigliatura "vitalizio". I componenti le squadre del Corpo Nazionale Soccorso Alpino in azione, e gli appartenenti alle Forze Armate in servizio comandato in zona sono equiparati ai Soci del CAI. I Soci dei Club Alpini stranieri aderenti all'U.I.A.A. ed i Soci dell'"Alpenverein Sudtirol" (AVS), che godono del "trattamento di reciprocità", sono equiparati a tutti gli effetti ai Soci del Club Alpino Italiano. I predetti Soci debbono esibire la tessera del Club di appartenenza, valida per l'anno in corso e regolarmente munita di fotografia.

17. Prezzi. I prezzi riportati nel tariffario ufficiale esposto sono comprensivi di tutti i servizi e prestazioni, dell'IVA e di qualsiasi altra imposta e tassa. I Gestori/Custodi non possono, per nessuna ragione, maggiorare i prezzi indicati nel tariffario o richiedere contributi aggiuntivi per servizi o prestazioni già previste dal tariffario stesso. I servizi e le prestazioni si intendono conformi alle particolari condizioni di luogo e di ambiente. Le consumazioni in genere, quando il tariffario non ne indichi esattamente qualità e quantità, s'intendono di qualità "buona" e di quantità "normale". L'uso del posto a tavola per chi consuma anche parzialmente viveri propri, resta soggetto al pagamento di un corrispettivo fissato dal tariffario, quale contributo per il servizio di riassetto. Il supplemento al pernottamento per il riscaldamento è dovuto ogni qualvolta, in relazione alle condizioni climatiche, il Gestore/Custode ritenga opportuno procedere all'accensione degli appositi sistemi di riscaldamento, Il Gestore/Custode deve provvedere al rilascio dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale, redatta a norma di legge, con l'indicazione delle somministrazioni o dei servizi forniti. Qualora venga esposto reclamo alla Sezione proprietaria o usuaria dovrà essere allegato il predetto documento.

18. Telefono. Nei rifugi dotati d'impianto telefonico pubblico, l'uso del telefono si intende limitato dalle ore 6 alle ore 22, salvo gravi e giustificate eccezioni; hanno, in ogni caso, precedenza le comunicazioni richieste dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e di servizio per il rifugio, il gestore/Custode è tenuto alla scrupolosa applicazione delle tariffe ufficiali e non può, per nessuna ragione, chiedere contributi aggiuntivi per detto servizio.

19. Libro dei visitatori. Chi entra in un rifugio è invitato a firmare il "libro dei visitatori", indicando chiaramente la provenienza e la meta successiva; se compie ascensioni od escursioni impegnative è, invitato a darne previo e preciso avviso al Gestore/Custode.

20. Conservazione. La conservazione dei rifugi, del loro arredamento e delle attrezzature in dotazione, con speciale riguardo a quelli incustoditi, è affidata al comportamento degli alpinisti, informato allo spirito del CAI ed alle regole della civile e corretta convivenza. Chi, anche involontariamente, abbia recato danno all'immobile, all'arredo od alle attrezzature, oltre che a prendere immediatamente tutti gli opportuni provvedimenti per impedirne l'aggravamento, è tenuto a darne pronto avviso al Gestore/Custode, all'Ispettore od alla Sezione d'appartenenza, nonchè al provvedere al risarcimento del danno.

L'osservanza ed il rispetto del presente Regolamento sono affidati all'etica alpinistica individuale ed agli ideali tradizionali del Club Alpino Italiano.

 
 
 
Indirizzi di questo sito: www.altemontagne.it www.altemontagne.com www.altemontagne.net
   
 
sei il visitatore n.